Le sanzioni previste dalla legge 101/2020, come mantenere lo studio in regola

Dentaldose per gli specialisti in fisica medica

Con l’entrata in vigore del decreto (28 agosto 2020), i dati delle esposizioni radiologiche devono essere registrati e trasmessi agli enti indicati. Non adeguarsi espone alle sanzioni previste dalla normativa.

Premesso che tutte le figure individuate dalla Legge 101/2020  devono concorrere, ciascuno per la propria parte, alla attuazione del Decreto legge, l’apparato sanzionatorio previsto all’Articolo 213 punisce la mancata verifica dei Livelli Diagnostici di Riferimento.

È interessante notare che l’obbligo di ‘singola’ registrazione su supporto informatico è riferito “...anche ai fini della predisposizione dei dati di cui al comma 3 e del confronto rispetto ai livelli diagnostici di riferimento ove applicabili”.

La frequenza richiesta dalla normativa per le valutazioni degli LDR è almeno quadriennale, in accordo con quanto riportato nell’Allegato XXVI, comma 3. 

Di seguito l’estratto degli articoli di riferimento presenti nella legge 101/2020.

Rispetto dei livelli diagnostici di riferimento

Art. 161, comma 4.

4. Il responsabile dell’impianto radiologico e lo specialista in fisica medica, per quanto di competenza, verificano e assicurano il rispetto dei livelli diagnostici di riferimento, secondo quanto indicato in allegato XXVI. In caso di scostamento sistematico dai livelli diagnostici di riferimento, il responsabile dell’impianto radiologico adotta gli adeguati interventi correttivi in accordo allo stesso allegato XXVI.

Allo scopo di evitare eventuali ‘scostamenti’ sistematici, quindi, il responsabile di competenza è tenuto a garantire la regolarità di controllo degli LDR.  L’uso di Dentaldose gli garantisce un monitoraggio automatico, costante e accurato.

Definizione e la revisione periodica di livelli diagnostici

Art. 158, commi 4 e 5.

4. Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Istituto Superiore di Sanità, e con il concorso delle rilevanti società scientifiche, promuove la definizione e la revisione periodica di livelli diagnostici di riferimento per esami radiodiagnostici, tenendo conto dei livelli eventualmente raccomandati a livello europeo e, se del caso, per procedure di radiologia interventistica.

5. Il responsabile dell’impianto radiologico, ai fini dell’ottimizzazione dell’esecuzione degli esami in radiodiagnostica e medicina nucleare nonché delle procedure di radiologia interventistica, garantisce che si tenga conto dei livelli diagnostici di riferimento, laddove disponibili, tenendo conto delle indicazioni più aggiornate pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità e della linea guida in allegato XXVI.

In entrambi i casi, Dentaldose viene in aiuto e semplifica l’attività di studio, perché si aggiorna in modo automatico agli interventi correttivi degli LDR, non appena questi sono definiti ed entrano in vigore. 

Registrazione e invio su supporto informatico

Art. 168, comma 1.

1. L’esercente, il responsabile dell’impianto radiologico, il medico specialista, il tecnico sanitario di radiologia medica e lo specialista in fisica medica, per quanto di competenza, provvedono affinché le indagini, i trattamenti con radiazioni ionizzanti e i principali parametri tecnici a essi relativi siano registrati singolarmente su supporto informatico, anche ai fini della predisposizione dei dati di cui al comma 3 e del confronto rispetto ai livelli diagnostici di riferimento ove applicabili.

Il comma specifica che registrazione e invio dei dati, a cura dei responsabili, devono essere effettuati nel formato digitale richiesto dagli enti.

Dentaldose è in grado di recepire anche i dati raccolti in precedenza su fogli elettronici e più in generale su documenti separati da virgola (CSV). In pochi click, i dati di registrazione degli  strumenti diagnostici che utilizzano lo standard DICOM  sono archiviati e pronti per la trasmissione alle autorità, senza problemi di compatibilità e manutenzione, nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati del Garante della Privacy (GDPR). 

Entità delle sanzioni

Art. 213, comma 3.

3. Nel caso in cui non si tenga conto dei livelli diagnostici di cui all’articolo 158, comma 4, e non si ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 161, comma 4, è applicata la sanzione dell’arresto da quindici giorni a due mesi o dell’ammenda da 1.500,00 Euro a 5.000,00 Euro.

 

Dentaldose offre una tecnologia semplice, responsiva e innovativa; e mantiene lo studio in regola, aggiornato e informato sulle evoluzioni della normativa Euratom e sulla legge 101/2020.

2 commenti

    1. Salve Dott. Masiero
      recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.295 un aggiornamento relativo all’art. 168 del D.lgs. 101 del 2020 che riguarda la “Valutazione delle dosi alla popolazione e audit clinici” e prevede (art. 1) che le figure responsabili provvedano alla registrazione degli indicatori dosimetrici su supporto informatico ai fini della loro trasmissione alle autorità competenti (Regioni e Province Autonome) e al controllo dei livelli diagnostici di riferimento. Può leggere un approfondimento sull’argomento qui: https://www.dentaldose.it/dicembre-2023-raccolta-dati-tac-cbct/

      Se desidera avere maggiori informazioni o avere un confronto con uno dei nostri esperti non esiti a contattarci, siamo a sua completa disposizione.

      Team Dentaldose

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